Etichettatura del miele

Etichette del miele e di altri prodotti dell’alveare: la guida

E’ scaricabile gratuitamente la guida sull’etichettatura del miele e di altri prodotti dell’alveare per il consumo direttoaggiornata al 27 gennaio 2022. Gli aggiornamenti riguardano le informazioni per il corretto smaltimento degli imballaggi. La revisione 1.3 (in download) rispetto alla rev. 1.2 mette in evidenza le informazioni obbligatorie.

La pubblicazione è stata redatta da G.L. Marcazzan (CREA-Centro di ricerca Agricoltura e Ambiente), M. Stefano (ASSAM, Agenzia Servizi Settore Agroalimentare delle Marche) e G. Bressan (ULSS 22 di Bussolengo, VR).

NOVITÀ

da: https://www.conai.org/notizie/etichettatura-ambientale-degli-imballaggi-nuova-proroga-al-31-dicembre/

Il 28 febbraio 2022 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge del 25 febbraio 2022 n. 15 di conversione del decreto legge 30 dicembre 2021 n. 228 (cd. Milleproroghe).

L’art. 11 del provvedimento prevede la sospensione dell’obbligo di etichettatura al 31 dicembre 2022, nonché la possibilità di commercializzare le scorte dei prodotti già immessi in commercio o etichettati entro il 1°gennaio 2023.

È stato, inoltre, previsto il termine di 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto legge entro il quale il Ministero della Transizione Ecologica adotterà le linee guida tecniche per l’etichettatura ambientale mediante un decreto di natura non regolamentare.

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Testo tratto dal sito: https://www.portale-etichettatura.lab-to.camcom.it/etichettatura-ambientale/

Con l’entrata in vigore il 26/09/2020 del Decreto legislativo 116/2020 per il produttore di imballaggi destinati al consumatore finale è diventato obbligatorio fornire le indicazioni per consentire di effettuare correttamente raccolta, riutilizzo, recupero e riciclaggio e per informare i consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi.

I produttori devono, per poter identificare e classificare l’imballaggio, riportare la natura dei materiali di imballaggio in base a quanto indicato nella Decisione 97/129/CE (che ha istituito un sistema di identificazione degli imballaggi con codici alfanumerici), eventualmente integrato da quanto riportato nelle norme UNI, in particolare UNI EN ISO 1043-1:2002, CEN/CR 14311:2002, UNI EN ISO 11469 .

Le informazioni minime da riportare sugli imballaggi sono:

– Tipologia di imballaggio (es. bottiglia, vaschetta, flacone, etichetta, involucro, etc.),

– Identificazione del materiale (codice alfanumerico da Decisione 97/129/CE integrabile con norme UNI EN ISO 1043-1:2002 oppure CEN/CR 14311:2002),

– Famiglia del materiale (ES. acciaio, alluminio, plastica, carta, legno plastica, vetro, etc.),

– Indicazioni per la raccolta (differenziata o indifferenziata),

accompagnata da “Verifica le disposizioni del tuo Comune”.

Oltre a queste informazioni minime è possibile associare (e non combinare tra loro a piacere!) altre informazioni ambientali, per esempio un simbolo grafico per la raccolta differenziata di qualità, riciclabilità, marchi ambientali, compostabilità.

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