Etichette del miele e di altri prodotti dell’alveare: la guida
E’ scaricabile gratuitamente la guida sull’etichettatura del miele e di altri prodotti dell’alveare per il consumo diretto, aggiornata al 27 gennaio 2022. Gli aggiornamenti riguardano le informazioni per il corretto smaltimento degli imballaggi. La revisione 1.3 (in download) rispetto alla rev. 1.2 mette in evidenza le informazioni obbligatorie.
La pubblicazione è stata redatta da G.L. Marcazzan (CREA-Centro di ricerca Agricoltura e Ambiente), M. Stefano (ASSAM, Agenzia Servizi Settore Agroalimentare delle Marche) e G. Bressan (ULSS 22 di Bussolengo, VR).
NOVITÀ
DIRETTIVA BREAKFAST
Le nuove disposizioni saranno applicabili a partire dal 14 giugno 2026
da: https://www.masaf.gov.it/Lollobrigida-direttiva-Breakfast
Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto che recepisce la direttiva europea cosiddetta “Breakfast”. Vengono introdotte diverse novità che migliorano la tracciabilità e la trasparenza di prodotti di largo consumo alimentare come il miele, i succhi di frutta e le marmellate.
- Miele: Per i prodotti confezionati bisognerà indicare i paesi di provenienza delle miscele. I confezionatori, in presenza di due o più paesi di origine delle componenti, dovranno indicare in ordine decrescente i Paesi e le relative percentuali. Solo nel caso in cui vi siano composizioni con miscele provenienti da quattro paesi che raggiungono almeno il 60% di contenuto del prodotto sarà possibile non indicare la percentuale dei restanti Paesi. Verrà inoltre cambiata la denominazione del miele filtrato. Fino ad oggi, questa sostanza veniva commercializzata con questa dicitura, ma poteva trarre in inganno chi acquistava. Con il recepimento della direttiva, la denominazione miele filtrato rientra nella più ampia definizione di “Miele ad uso industriale”, più rispondente all’uso consentito, ossia ad uso unicamente culinario. L’Italia produce 24 mila tonnellate di miele l’anno e queste nuove regole di trasparenza e tracciabilità potranno tutelare il prodotto nostrano dai prodotti extra-Ue di bassa qualità.
——
Testo tratto dal sito: https://www.portale-etichettatura.lab-to.camcom.it/etichettatura-ambientale/
Con l’entrata in vigore il 26/09/2020 del Decreto legislativo 116/2020 per il produttore di imballaggi destinati al consumatore finale è diventato obbligatorio fornire le indicazioni per consentire di effettuare correttamente raccolta, riutilizzo, recupero e riciclaggio e per informare i consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi.
I produttori devono, per poter identificare e classificare l’imballaggio, riportare la natura dei materiali di imballaggio in base a quanto indicato nella Decisione 97/129/CE (che ha istituito un sistema di identificazione degli imballaggi con codici alfanumerici), eventualmente integrato da quanto riportato nelle norme UNI, in particolare UNI EN ISO 1043-1:2002, CEN/CR 14311:2002, UNI EN ISO 11469 .
Le informazioni minime da riportare sugli imballaggi sono:
– Tipologia di imballaggio (es. bottiglia, vaschetta, flacone, etichetta, involucro, etc.),
– Identificazione del materiale (codice alfanumerico da Decisione 97/129/CE integrabile con norme UNI EN ISO 1043-1:2002 oppure CEN/CR 14311:2002),
– Famiglia del materiale (ES. acciaio, alluminio, plastica, carta, legno plastica, vetro, etc.),
– Indicazioni per la raccolta (differenziata o indifferenziata),
accompagnata da “Verifica le disposizioni del tuo Comune”.
Oltre a queste informazioni minime è possibile associare (e non combinare tra loro a piacere!) altre informazioni ambientali, per esempio un simbolo grafico per la raccolta differenziata di qualità, riciclabilità, marchi ambientali, compostabilità.
