Organizzazione dell’Albo

Art. 2

  1. L’Esperto in analisi sensoriale del miele (chiamato anche sommelier del miele) è l’esperto in analisi sensoriale del miele iscritto allo specifico Albo istituito dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF).
  2. L’Albo rappresenta lo strumento per assicurare la validità delle valutazioni qualitative e dei pareri sull’origine botanica del miele emessi attraverso l’analisi sensoriale. L’Albo garantisce una base professionale adeguata e uniforme degli iscritti e la loro qualificazione a far parte dei gruppi di assaggio. Gli esperti iscritti all’Albo hanno le competenze per svolgere un’attività promozionale e divulgativa sul prodotto. L’Albo può avvalersi anche della competenza professionale degli esperti in analisi melissopalinologiche.

Art. 3

  1. Allo svolgimento e al coordinamento delle attività dell’Albo si provvede con:
    a) il Comitato di Gestione (CG);
    b) l’Ufficio Centrale (UC).

Art. 4

  1. Il CG svolge i seguenti compiti:
  2. definisce gli indirizzi, determina i criteri e propone iniziative per:
  • messa a punto e armonizzazione di Norme Tecniche (NT) e di metodi per l’esecuzione dell’analisi sensoriale;
  • attività di formazione attraverso l’organizzazione di specifici corsi;
  • attività di aggiornamento per gli iscritti all’Albo (esperti, docenti, responsabili tecnici dei concorsi etc.), attraverso la promozione e l’organizzazione di incontri, corsi, seminari, convegni, etc.;
  1. definisce le modalità di ammissione all’Albo e i criteri per il mantenimento dell’iscrizione;
  2. delibera l’ammissione all’Albo;
  3. delibera i provvedimenti disciplinari e la sospensione dell’iscrizione all’Albo;
  4. propone eventuali modifiche al presente Disciplinare e alle NT.

 

  1. Del CG fanno parte:
  • un funzionario tecnico rappresentante del MASAF dallo stesso nominato, incaricato di vigilare, con carattere di continuità, sugli adempimenti previsti dal presente Disciplinare;
  • il Direttore del CREA-AA, senza diritto di voto, o un suo delegato, anche con funzioni di segretario verbalizzante durante le riunioni del CG dell’Albo;
  • quattro tecnici qualificati, esperti in analisi del miele e/o in analisi sensoriale, nominati dal MASAF, scelti fra una rosa di nominativi proposti dal CREA-AA;
  • due rappresentanti del CREA-AA, con comprovata esperienza nel settore apistico, proposti dal CREA-AA e nominati dal MASAF, di cui uno con funzioni di segretario dell’Albo per il coordinamento delle attività e relazioni con il MASAF;
  • due rappresentanti degli iscritti all’Albo nominati dal CREA-AA. Le autocandidature da parte degli iscritti dovranno pervenire al CREA-AA insieme ad un curriculum Queste saranno esaminate dal CREA-AA sulla base dei criteri fissati e pubblicati sul sito dell’Albo all’inizio dell’iter di nomina dei rappresentanti.
  1. Il Comitato nomina nel suo seno un Presidente e un Vicepresidente.
  2.  
  3. Di ogni riunione è redatto un apposito verbale che verrà firmato dal Presidente e dal Segretario del CG.
  4. Il Comitato è da considerarsi validamente costituito qualora siano state espresse le designazioni di almeno metà dei suoi componenti.
  5. Le riunioni del Comitato sono valide con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti; alle riunioni del Comitato possono essere invitati di volta in volta a partecipare, a titolo consultivo, esperti del settore, scelti dal Presidente, in relazione agli argomenti all’ordine del giorno.
  6. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
  7. Il Comitato dura in carica tre anni e i suoi componenti possono essere confermati. Alla scadenza del mandato rimane in carica il precedente CG fino alle nuove nomine.
  8. In assenza del Presidente assume la presidenza il Vicepresidente. La convocazione della prima seduta del Comitato neonominato è fatta dal Direttore del CREA-AA.
  9. La convocazione del Comitato è fatta almeno quindici giorni prima della data della riunione. Le riunioni possono essere svolte anche con l’ausilio di piattaforme informatiche in modalità videoconferenza, con un preavviso di sette giorni.
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